Prescrizione Domanda Indennizzo Infezione Ospedaliera HCV

La domanda amministrativa diretta ad ottenere l’indennizzo di cui alla legge 210/1992 per vaccinazioni o trasfusioni, deve essere presentata entro tre anni dal giorno in cui ci si avvede della presenza della malattia.

Ne consegue che, in caso di epatite C contratta a causa di una trasfusione di plasma-sangue, la domanda sarò considerata tardiva se avanzata oltre il suddetto termine, che importa la decadenza del diritto.

Non c’è dubbio che ogniqualvolta ci si reca in un ospedale, oltre alla ricerca della guarigione, si corre il rischio di contrarre ulteriori patologie, anche più gravi di quelle già presenti; il contagio potrebbe avvenire tramite via aerobica, ovvero potrebbe essere la conseguenza di un errore effettuato nelle operazioni di soccorso sanitario, quali ad esempio le trasfusioni.

La situazione è ancor più complessa se ad essere coinvolti sono i minori, il cui sistema immunitario è particolarmente esposto e vulnerabile, specie per ciò che concerne le vaccinazioni o gli interventi che si rendono indispensabili dopo il parto.

La storia di una bimba nata nella provincia di Perugia ne è un esempio.

Ella, subito dopo la nascita avvenuta prematuramente, veniva ricoverata nel reparto di pediatria dell’ospedale di Spoleto, dove, durante il ricovero, le venivano somministrati per via endovenosa 50 cc di plasma.

Tutto ciò avveniva nell’immediatezza della nascita della bambina ma, qualche tempo dopo, ci si accorgeva che probabilmente qualcosa in quel ricovero era andato storto. Il 28 settembre 2001, presso l’ospedale di Spoleto, alla piccola veniva effettuata una diagnosi che le avrebbe cambiato la vita, la presenza di epatite attiva da HCV, a seguito della quale veniva prescritta una terapia a base di interferone.

HCV una malattia infettiva che aggredisce il fegato e che, a lungo andare, può portare alla cicatrizzazione dell’organo e infine alla cirrosi, con conseguente sviluppo di insufficienza epatica, di cancro al fegato o di varici esofagee e gastriche.

In altri termini, essere malati di epatite c significa vivere con una bomba a orologeria nel proprio corpo, che rischia di esplodere da un momento all’altro, dalla quale non c’è guarigione.

La causa più frequente di contagio è causata dalla trasmissione di sangue infetto, nell’ambito dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti o, come nel caso di specie, nelle trasfusioni eseguite in quei luoghi che dovrebbero al contrario essere luoghi di cura.

Quel 28 settembre 2001 ci si rese conto che la malattia era stata causata dalla somministrazione, subito dopo la nascita, di plasma infetto e, dopo l’iniziale disperazione e rabbia, si decideva di formulare domanda amministrativa diretta ad ottenere l’indennizzo previsto dalla legge 25 luglio 1992 n. 210, che contempla il riconoscimento di una somma da parte dello Stato, versata mensilmente, a chi abbia riportato delle lesioni, concretizzatesi nella contrazione di patologie a causa di vaccinazioni obbligatorie o di trasfusioni effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche.

La superiore domanda, avanzata il 23 settembre 2008, veniva però respinta dalla Asl per tardività, poiché secondo quest’ultima l’istanza era stata presentata oltre i termini di legge.

Domanda Tardiva Indennizzo trasfusione infezione Epatite c

Dopo aver ricevuto tale diniego, veniva presentato un ricorso presso il Tribunale di Spoleto, depositato il 10 marzo 2010, con il quale si intendeva opporsi al rifiuto della Asl di concedere l’indennizzo sopra descritto.

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Si costituiva in giudizio il Ministero della Salute, il quale, oltre ad eccepire in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziava come la domanda amministrativa fosse stata correttamente ritenuta tardiva dalla Asl, in quanto proposta entro tre anni dal momento in cui era avvenuta la conoscenza della presenza della patologia e, pertanto, oltre il termine di decadenza contemplato dalla legge.

Il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 7/2012, accoglieva le domande della ricorrente e condannava il Ministero a corrisponderle l’indennizzo di cui alla legge 2010 del 1992, con decorrenza a far data dall’1° ottobre 2008, nonché al pagamento delle spese legali da questa sostenute.

Con atto di appello depositato il 2 marzo 2012 il Ministero si opponeva alla superiore pronuncia di condanna, insistendo dinanzi alla Corte d’appello nelle posizioni difensive già sostenute in primo grado, ribadendo l’errore fatto dal giudice del Tribunale di Spoleto e la necessità di censurare la sentenza da questo pronunciato.

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La divergenza di opinioni tra la parte ricorrente e la parte resistente si incentrava unicamente sul problema relativo al maturare o meno della decadenza che colpisce la domanda amministrativa per l’indennizzo.

E infatti non vi era contestazione relativamente alla ricostruzione della vicenda o alla sussistenza del nesso causale tra la trasfusione effettuata alla nascita e la contrazione dell’epatite C, che era stato peraltro riconosciuto dalla stessa Asl e dal Ministero della Salute.

L’unico punto su cui la Corte d’appello era chiamata a pronunciarsi era dunque il termine di decadenza.

Ad avviso della ricorrente, nel caso di specie doveva dirsi sussistente l’ordinario termine decennale previsto per la prescrizione in tema di responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c., dovendosi applicare l’ordinaria e generale disciplina prevista dal codice civile in ordine ai rapporti contrattuali.

Viceversa, il Ministero sul punto reiterava le argomentazioni sostenute già nel corso del giudizio innanzi al Tribunale, rilevando come, nel caso di specie, non si potesse far riferimento al termine decennale di prescrizione, dovendo aver riguardo al dettato della legge 2010 del 1992, ossia la normativa di riferimento, che prevede un termine di decadenza di tre anni.

Prescrizione Indennizzo Infezione Ospedaliera

In primo luogo i giudici del distretto di Perugia affrontano l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da Ministero, che era stata rigettata in primo grado e di nuovo avanzata nel grado di appello.

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La Corte giudicava tale motivo infondato. A tal proposito richiamava le sentenze n. 21703 e 21704 del 13 ottobre del 2009, pronunciate dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione, in cui si stabiliva che, in tema di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, la titolarità passiva del rapporto per la generalità delle controversie amministrative e giudiziali spetta al Ministero della Salute, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio, ovvero dalla data di trasmissione della medesima dalle Usl al Ministero della Salute.

Inoltre, la Corte osservava che il d. lgs. N. 112 del 1998, che aveva parzialmente modificato la disciplina della legge 210 del 1992, prevedeva la perdurante legittimazione a contraddire del Ministero della Salute, sia in sede amministrativa che giudiziale. Tale principio veniva inoltre confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 12538 del 2011.

Chiarita dunque la legittimazione del Ministero ad essere chiamato in giudizio, la Corte d’appello di Perugia si occupava della legittimità della domanda di indennizzo, accogliendo le motivazioni del Ministero.

In questo caso i giudici della Corte d’appello osservavano come la pronuncia del Tribunale si fosse basata essenzialmente su un orientamento giurisprudenziale superato, che estendeva erroneamente in via interpretativa il termine perentorio previsto dalla norma.

Tuttavia, come chiarito nella presente sentenza, il dato della disposizione è chiaro, disponendo l’art. 3 della legge 210 del 1992 che i soggetti interessati ad ottenere l’indennizzo presentano domanda al Ministero della Sanità entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV.

Come si evidenzia dunque dalla lettera della norma, il termine decennale è applicabile solo in caso di infezione da HIV, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte d’appello di Perugia evidenziava come la ricorrente fosse stata resa edotta della malattia contratta il 28 settembre 2001, quando la diagnosi era stata effettuata presso l’ospedale di Spoleto, quindi ben sette anni prima del deposito del ricorso presso il Tribunale della stessa città.

L’appello veniva pertanto accolto e la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto le ragioni della ricorrente, veniva completamente ribaltata.

Non soltanto era quindi negato l’indennizzo, ma la parte veniva inoltre condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Termine Breve Prescrizione HCV ospedaliera Indennizzo

La vicenda in oggetto non può che suscitare un’unica riflessione: l’estrema brevità del termine previsto in casi del genere.

Certo, il triennio concesso per la formulazione della domanda di indennizzo non va confuso con il diritto di chiedere il risarcimento per i danni cagionati da tale fatto.

La prima è una domanda amministrativa, il secondo è un diritto che si esercita ai sensi del codice civile per ottenere il ristoro del pregiudizio subìto.

Tale ultima azione si esercita innanzi al Tribunale civile e, potendo essa essere ricondotta nell’alveo della responsabilità contrattuale, essa è assoggettata al termine di prescrizione decennale, dunque molto più lungo rispetto ai semplici tre anni previsti per la domanda amministrativa.

Pertanto diventa importante affidarsi ad un Avvocato che conosca bene la materia e sappia guidare l’assistito durante tutto il percorso di risarcimento.

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