Prescrizione incidente stradale

Il diritto di richiedere alla controparte il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni genere si prescrive in due anni dall’evento.

Solo se il fatto dannoso è considerato dalla legge reato, come quando dall’incidente siano derivate lesioni, e venga quindi instaurato un processo penale, il diritto si prescrive in un tempo maggiore, diverso a seconda del tipo di reato.

Vediamo quindi come opera il regime della prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato dalla circolazione dei veicoli, cosa fare per interromperla e le ipotesi in cui si applica un termine più lungo.

La prescrizione dei danni derivanti da circolazione stradale

L’incidente stradale in quanto fonte di danni ai veicoli ed alle persone da avvio ad una procedura risarcitoria da parte di chi ha effettivamente patito il danno.

Quest’ultimo non ha un tempo illimitato per esercitare il suo diritto ma deve sottostare a precisi termini stabiliti dalla legge.

In particolare, il soggetto che ha avuto un danno in conseguenza di un sinistro stradale deve esercitare il suo diritto al risarcimento o comunque deve manifestare la volontà di esercitarlo entro due anni dal fatto.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato in occasione di un incidente vale sia nel caso di procedura ordinaria in cui la richiesta viene indirizzata al responsabile del sinistro e alla sua Assicurazione, sia nel caso di procedura di risarcimento diretto, in cui la richiesta viene fatta alla propria assicurazione.

In tali casi, il danneggiato deve manifestare espressamente la volontà di ottenere il risarcimento del danno patito in occasione di un sinistro in quanto la sua inerzia comporta la perdita del diritto. E deve farlo entro un dato termine altrimenti perde definitivamente il potere di farlo.

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno subito a causa di un incidente stradale è di due anni, così come previsto dall’art. 2947, comma 2 del codice civile.

Si tratta di un termine decisamente più breve rispetto all’ordinario termine di prescrizione di dieci anni ma anche rispetto al termine più breve di cinque anni previsto per il risarcimento del danno in generale.

Questo diverso regime si giustifica in ragione della particolarità dell’evento danno che è, appunto, il sinistro stradale causato da veicoli di diverso tipo.

Questi eventi, la maggior parte dei quali di piccola entità con danni materiali solo alle auto o ai veicoli, necessita di essere definito in tempi brevi, anche al fine di scongiurare l’inquinamento delle prove o la memoria dell’accaduto da parte dei danneggiati o dei testimoni.

Inoltre, colui che ha subito un danno da un incidente stradale ha tutto l’interesse a vedersi risarcire in tempi brevi il danno subito.

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All’origine di questo brevissimo termine di prescrizione, inoltre, vi sono ragioni prettamente assicurative.

Infatti, se non vi fosse un termine oltre il quale possono pervenire delle richieste risarcitorie, le compagnie di assicurazione farebbero grande difficoltà sul calcolo dei premi per gli assicurati e sull’approntamento delle riserve tecniche che devono stanziare in maniera ragionevole.

Come si interrompe il termine di prescrizione

Il soggetto che ha avuto un danno in occasione di un sinistro stradale può esercitare l’azione risarcitoria verso il responsabile del sinistro, il proprietario del veicolo e l’impresa di assicurazione entro due anni dal fatto.

Il tipico atto interruttivo della prescrizione è la lettera di costituzione in mora con cui il danneggiato di un sinistro chiede espressamente il risarcimenti dei danni da lui subiti a causa dell’incidente stradale. Per sinistri si intendono quelli causati dalla circolazione dei veicoli su strada, escludendo, invece, i danni causati dalle cattive condizioni della strada (ad. Esempio i danni da insidia stradale) per i quali opera il termine di prescrizione quinquennale previsto per i danni in generale.

E’ bene precisare che la lettera di messa in mora indirizzata solamente al proprietario del veicolo ha effetti interruttivi anche nei confronti della compagnia che lo assicura per la rca e nei confronti del conducente del veicolo.

Sinistro stradale: prescrizione più lunga se il danno è conseguenza di un  reato

Il diritto al risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale non si prescrive solo nel termine biennale, che è la regola generale applicata per tutti i sinistri.

Se, infatti,  dall’incidente stradale sono derivate delle lesioni personali allora i tempi per chiedere il risarcimento del danno si allungano di molto.

Sotto questo profilo, l’art. 2947 c.c. prevede al terzo comma un’eccezione alla regola generale  che se il fatto dannoso costituisce un reato e per questo fatto è prevista un termine di prescrizione più lungo, lo stesso termine si applica anche per l’azione risarcitoria.

Ad esempio, se il sinistro è stato causa di un omicidio stradale, l’azione civile per il risarcimento del danno può essere esercitata entro 14 o 24 anni in caso di conduzione in stato di ebrezza, perché tali sono i termini di prescrizione per quel reato.

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Se, invece, dal sinistro sono derivate delle lesioni gravi o gravissime l’azione civile può essere esercitata entro 6 o 7 anni da quando si è verificato il fatto.

In questi casi l’interruzione della prescrizione non si automaticamente con l’avvio del processo penale a carico del responsabile del reato, ma il danneggiato o gli eredi devono costituirsi parte civile al processo penale, sempre entro i termini di prescrizione previsti.

E’ bene precisare che il termine più lungo di prescrizione si applica non solo dalla persona offesa dal reato ma anche da parte di chiunque, direttamente o indirettamente, abbia patito un danno da quel fatto di reato.

Una delle evenienze che può capitare nel momento in cui si instaura un processo penale a carico del responsabile di un sinistro stradale che ha causato lesioni è che il reato si estingua per cause diverse dalla prescrizione, quali la morte del reo durante il processo penale o l’intervenuta sentenza penale che diventa irrevocabile.

In questi casi il danneggiato può continuare ad esercitare l’azione civile per ottenere il risarcimento del danno ma dovrà osservare il termine di prescrizione biennale che decorre o dal giorno in cui l’imputato è deceduto o da quello in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile.

Un’ultima precisazione riguarda invece il caso in cui il processo penale a carico del responsabile delle lesioni non sia ancora iniziato.

In questo caso la giurisprudenza ritiene che la vittima del reato causato in occasione di un sinistro stradale può esercitare il suo diritto al risarcimento del danno entro cinque anni dal fatto.

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