Prescrizione Disastro Doloso – caso eternit amianto

Con la sentenza pronunciata il 19 febbraio 2014, la I sezione penale della Corte di Cassazione poneva fine alle speranze di applicazione della pena nei confronti del responsabile di un uno dei disastri più ampi e clamorosi della nostra storia, quello relativo all’utilizzo di amianto-eternit.

La pronuncia annullava senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti dell’imputato Schmidheiny Stephan Ernst, che lo vedeva condannato per il reato di disastro doloso, perché il delitto al momento dell’intervento dei giudici del terzo grado di giudizio risultava già estinto per intervenuta prescrizione.

Disastro Doloso prescrizione penale

Tutti ricordano il caso Eternit e la vicenda giudiziaria ad esso connessa, che ha probabilmente segnato una delle pagine più scure della storia della giustizia italiana del periodo repubblicano.

L’intera storia poggia le basi su un brevetto registrato nel 1901 e acquistato due anni dopo dall’azienda svizzera SchweizerischeEternitwerke AG, che poi mutò il suo nome in Eternit, la quale, dal 1906, iniziò ad aprire diversi stabilimenti in Italia, concentrando la propria attività essenzialmente nella costruzione di tubi.

Il brevetto acquistato aveva ad oggetto un materiale usato in edilizia in larga parte per la realizzazione di vasche, tegole e tettoie, ossia il fibrocemento, che in poco tempo diventò la materia utilizzata da Eternit per la costruzione di tutti i suoi prodotti.

Le fabbriche in Italia si moltiplicarono in breve tempo, dapprima con l’apertura dello stabilimento di Casal Monferrato, cui si aggiunsero quello di Cavagnolo e poco dopo di Broni e di Bari

Nel 1933 la società Eternit passò di mano, divenendo di proprietà della famiglia svizzera Schmidheiny, che successivamente divenne responsabile degli stabilimenti italiani insieme ai belgi De Cartier.

Fin qui nulla di strano, solo affari, anzi, buoni affari, permessi dall’utilizzo di un materiale nuovo come quello del fibrocemento che sino ad allora aveva consentito di moltiplicare i profitti.

Ma negli anni ’50 iniziarono le prime complicazioni.

Nello stabilimento di Casale Monferrato incominciarono ad apparire le prime malattie tra gli operai della fabbrica, nonché le prime morti.

Non ci volle molto affinchè anche i lavoratori facessero due più due e iniziassero a collegare tutto ciò al contatto quotidiano con le sostanze utilizzate nello stabilimento; cominciarono così i primi scioperi per ottenere una maggiore tutela della salute sul posto di lavoro.

Ma tutto questo non era che l’inizio.

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Ci si rese veramente conto dei danni che l’uso del fibrocemento, utilizzato insieme all’amianto, aveva creato e stava ancora creando nella salute delle persone che vi entravano in contatto soltanto in un momento successivo; negli anni ’60 iniziò infatti ad ammalarsi anche chi non aveva stretti contatti con la fabbrica e, negli anni ’70 si intrapresero le prime campagne di informazione per comunicare a tutti i danni che potevano essere cagionati dalla vicinanza dell’amianto e dall’inalazione delle sue polvere sottili.

Nel frattempo i casi di contaminazione continuarono e soltanto negli anni ’90 la produzione delle lastre in amianto venne sospesa, ma oramai era troppo tardi e le morti non potevano più essere evitate, considerando che, come poi si scoprì, la malattia provocata aveva un’incubazione di circa trent’anni.

La prima denuncia contro la società venne presentata il 22 dicembre 2004 presso la procura della Repubblica di Torino, in cui si dava conto alle autorità della totale inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro che negli anni si era perpetrata presso gli stabilimenti Eternit.

Risarcimento danni eternit 

In seguito a quella prima denuncia la macchina della giustizia si attivò. Il primo processo vide la luce il 6 aprile del 2009, nel corso del quale vennero presentate 2889 richieste di risarcimento danni, pari al numero di famiglie che a causa dell’inalazione di amianto avevano perso un parente.

Sul banco di accusa Louis De Cartier e Stephan Schmidheiny, i due proprietari della multinazionale, incolpati di disastro ambientale doloso e omissione dolosa di cautele antinfortunistiche.

Il primo reato è previsto e punito dall’art. 434 c.p., che sanziona con la pena della reclusione da uno a cinque anni chiunque commetta un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro, se dal fatto deriva un pericolo per la pubblica incolumità.

Se il disastro effettivamente si concretizza la pena è della reclusione da tre a dodici anni.

Il delitto di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche è invece statuito dall’art. 437 c.p., il quale dispone che chiunque omette di collocare impianti, apparecchi, o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da dei masi a cinque anni.

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Il primo grado di giudizio si concluse con la sentenza del 13 febbraio del 2012, che riconosceva gli imputati responsabili dei delitti contestatigli e li condannava alla pena di anni sedici di reclusione, ancorchè la richiesta dell’accusa fosse stata della condanna a venti anni di reclusione.

Poco dopo, nel giugno del 2013, intervenne anche la pronuncia del secondo grado di giudizio, la quale, in riforma della prima sentenza, aumentava la pena inflitta a Stephan Schmidheiny, rimasto l’unico imputato dopo la morte del belga Louis De Cartier, condannandolo a diciotto anni di reclusione e riconoscendo altresì risarcimenti per un importo pari a 90 milioni di euro.

Cassazione: prescrizione disastro doloso 

Purtroppo i due gradi di giudizio non esaurivano l’intero procedimento, che era ancora ben lontano dall’essere definito con sentenza di condanna passato in giudicato.

Al contrario, sui reati contestati si abbatteva la scura della legge ex Cirielli, rinnegata dal suo stesso autore, la quale, intervenendo a modifica della disciplina della prescrizione, incideva indirettamente anche sul processo per il caso Eternit, cagionando l’intervenuta prescrizione e il conseguente annullamento della condanna nel corso del giudizio di legittimità innanzi alla Corte di Cassazione.

Prima che entrasse in vigore la legge 5 dicembre 2005, n. 251, il calcolo del termine di prescrizione si fondava sulla suddivisione dei reati in fasce, per ciascuna delle quali era stabilito un determinato termine prescrizionale; ad esempio la prescrizione era la medesima per tutti i reati per i quali dovesse essere applicata una pena compresa tra i cinque e i dieci anni di reclusione.

In più, prima della riforma, l’interruzione della prescrizione importava il nuovo decorrere della stessa, per un periodo massimo che non doveva superare il tempo necessario a prescrivere aumentato della metà.

Nella sua vecchia formulazione l’art. 157 c.p. prevedeva che la prescrizione maturasse: 1) in venti anni per i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni; 2) in quindici anni per i delitti puniti con la reclusione non inferiore a dieci anni; 3) in dieci anni per i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni; 4) in cinque anni per i delitti puniti con la reclusione inferiore a cinque anni o con la pena della multa; 5) in tre anni per le contravvenzioni punite con la pena dell’arresto e, infine, in due anni per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda.

Tutto ciò veniva però cancellato dalla riforma del 2005, entrata in vigore l’8 dicembre dello stesso anno, che riduceva sensibilmente il periodo richiesto per l’estinzione dei reati, di fatto fornendo gli strumenti a molti imputati per cavarsela senza condanna, pur essendo colpevoli.

Il nuovo testo dell’art. 157 c.p., così come riformulato dalla legge c.d. Ex Cirielli, prevede che la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Anche l’art. 160 c.p. in materia di interruzione della prescrizione subiva una modifica, prevedendo che il termine prescrizionale, sebbene interrotto, non possa comunque superare il tempo necessario a prescrivere aumentato di un quarto e non più della metà come previsto in passato.

In altri termini, con la mannaia calata mediante la riforma del 2005, la prescrizione veniva ridotta, con l’effetto di abbreviare enormemente il tempo necessario a far calare il velo dell’oblio sui fatti di reato.

Annullamento condanna penale per prescrizione

Di tale velo si avvaleva anche Stephan Schmidheiny, che assisteva all’annullamento della sua condanna per i fatti legati all’utilizzo di amianto proprio a causa dell’intervenuta prescrizione.

La Corte, il 19 novembre 2014, osservava che, essendosi il fatto protratto sino al 1986, anno del fallimento e della chiusura degli stabilimenti italiani Eternit, è a quel momento che il termine di prescrizione va ancorato.

Ne deriva che, al momento della pronuncia degli ermellini il termine prescrizionale, calcolato secondo i nuovi dettami introdotti dalla riforma, risultava già maturato.

Anni di processo, di sofferenza dei famigliari delle vittime, resi vani da un semplice calcolo.

Dolore delle vittime e dei famigliari per la prescrizione

Non c’è prezzo che sia in grado di risarcire un simile danno, sia per la sua enormità che per la sua vastità.

Ecco perché i risarcimenti, anche se riconosciuti, non saranno sufficienti. E non perché il denaro non sia utile in questi casi, ma perché è stato violentato il senso di giustizia delle vittime, delle persone che a causa di quei fatti hanno visto compromessa la loro vita per sempre.

C’è un senso di sconforto e di amarezza che non può non residuare in tutti noi. Il maturare della prescrizione, che di per sé rappresenta un fatto necessario in ogni ordinamento giuridico, non può essere accettato in casi come questo, trattandosi di una vera e propria resa della macchina della giustizia, che alza le mani e si china di fronte al potere e al denaro, che possono allungare di molto i tempi del processo.

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