L’azione per ottenere il risarcimento dei danni causati dalla responsabilità medica è soggetta ad un termine di prescrizione.
Ciò significa che il paziente danneggiato dispone di un certo tempo entro cui può far valere il suo diritto, decorso il quale non è più permesso avanzare alcuna richiesta risarcitoria.
Dopo l’introduzione della c.d. legge Gelli-Bianco n. 24 del 2017, per individuare i termini di prescrizione bisogna distinguere tra responsabilità della struttura sanitaria che è di tipo contrattuale e responsabilità del medico, che invece è extracontrattuale.
Ciò comporta che il danneggiato deve tenere a mente due diversi termini di prescrizione, uno decennale a carico della struttura sanitaria ed uno quinquennale da far valere nei confronti del medico.
Vediamo nel concreto cos’è e opera diversamente il termine di prescrizione nei casi di responsabilità medica, da quando decorrono e cosa fare per interromperli e non perdere definitivamente il diritto al risarcimento.
I termini di prescrizione per il danno da malasanità
In caso di errore medico la legge consente al danneggiato o suoi eredi in caso di errori gravi che comportano a morte, di ottenere un risarcimento per il danno patito.
I casi di malasanità detti anche eventi avversi sono molto frequenti e ciò comporta sfiducia e pregiudizio nei confronti dei medici e degli ospedali. Negli ultimi decenni, infatti, si è assistito ad un incremento notevole dei casi di malasanità che hanno portato ad un aumento delle azioni giudiziarie verso medici e ospedali.
Tuttavia, il diritto di richiedere un risarcimento del danno causato da responsabilità medica non è illimitato nel tempo ma si estingue se il titolare rimane inerte e non lo esercita entro un dato tempo.
Per lungo tempo non vi è stato accordo sui termini di prescrizione da applicare nei casi di malasanità dove intervengono congiuntamente medici e strutture sanitarie.
Dopo una prima riforma e oltre tre anni di lavori parlamentari, nel 2017 è entrata in vigore la c.d. legge Gelli – Bianco che ha portato significative modifiche in tema di responsabilità medica, prevedendo l’applicazione di quello che è stato definito “doppio binario”, ovvero un doppio regime di responsabilità.
Ciò significa che in sede civile è possibile invocare un diverso tipo di responsabilità, una contrattuale (ex art. 1218 c.c.) a carico della struttura sanitaria ed una extracontrattuale a carico del sanitario che opera a qualsiasi titolo presso una struttura sanitaria applicando i principi generali in tema di responsabilità aquiliana ai sensi dell’art. 2043 c.c.
Ciò ha inevitabilmente portato un diverso onere probatorio oltre ad un diverso termine prescrizionale che è di dieci anni nei confronti della struttura sanitaria e di cinque anni verso i medici e gli operatori sanitari.
L’obiettivo della nuova legge è quello di favore un maggior dialogo tra ospedali e pazienti in caso di eventi avversi, grazie ad un sistema risarcitorio più efficace che eviti o riduca il contenzioso.
La natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria si fonda quindi sul c.d. contratto di spedalità secondo cui l’ente mette a disposizione dei pazienti una prestazione complessa che va dal posto letto, al personale medico e sanitario, all’uso di macchinari e strumentazioni.
Per questi motivi il termine di prescrizione è di dici anni e, sotto il profilo probatorio, basta che il paziente danneggiato dimostri il titolo da cui deriva l’obbligazione. E’ la struttura a dover dimostrare di aver fatto il possibile per adempiere correttamente e diligentemente la prestazione.
Il medico, al contrario, risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale (escluso se ha assunto una specifica obbligazione contrattuale col paziente), applicandosi in questo caso un termine di prescrizione molto più breve, ovvero di cinque anni. Sotto il profilo della prova, il paziente dovrà invece provare il fatto illecito, il danno, l’elemento soggettivo ed il nesso causale tra condotta ed evento.
Da quando decorrono tali termini di prescrizione?
La questione certamente più discussa è quella che riguarda il momento da cui cominciano a decorrere i termini di prescrizione.
In alcuni casi, infatti, il momento in cui si verifica l’errore medico è palese e fuori dubbio come nel caso di un intervento chirurgico che ha causato la morte di un paziente. In questi casi, ovviamente, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il fatto illecito si è verificato.
Nella maggior parte dei casi, invece, la manifestazione del danno non è immediata ed evidente.
Si pensi al caso delle malattie c.d. lungolatenti, di cui il paziente viene a conoscenza a notevole distanza di tempo dalla causa che l’ha provocata. È il classico errore da emotrafusione in cui, specie negli anni 90, i pazienti avevano contratto l’infezione da epatite C a causa del sangue infetto iniettato durante le trasfusioni di sangue. In moltissimi casi i pazienti hanno percepito i sintomi della malattia a distanza di tempo e non nell’immediatezza.
Per questi motivi la giurisprudenza ormai unanimemente ritiene che il termine di prescrizione nei casi di malasanità decorra dal momento in cui il danno si manifesta all’esterno. Ciò significa che la prescrizione comincia a decorrere non da quando si è verificata la causa del danno ma dal momento in cui il paziente è venuto a conoscenza o poteva venire a conoscenza usando la diligenza della causa del danno causato da un errore medico.
Secondo alcuni il tempo non decorrerebbe da quanto il paziente manifesta insofferenza fisica o comincia a stare male ma da quando diventa manifesto e percepibile all’esterno che quel danno può essere ragionevolmente stato causato dal comportamento doloso e colposo di un medico.
Come si interrompono i termini di prescrizione
Affinché il paziente o i suoi eredi non perdano il diritto al risarcimento del danno causato da uno sbaglio medico è necessario che il titolare del diritto compia un atto interruttivo della prescrizione.
Ovviamente, la prescrizione si interrompe (a prescindere) nel momento in cui viene avviato un giudizio a carico del medico e della struttura sanitaria e quindi con la notifica dell’atto di citazione o con l’avvio di un giudizio conservativo o esecutivo.
Generalmente tuttavia, il tipico atto che interrompe per primo la prescrizione è la costituzione in mora che è una comunicazione, inviata tramite raccomandata a/r o via pec, attraverso cui il danneggiato o il titolare del diritto, insieme alla descrizione del fatto che ha causato il danno, manifesta la sua volontà di agire per il risarcimento dei danni causati da responsabilità medica.
La comunicazione va inviata certamente alla struttura sanitaria tenuta a rispondere in via contrattuale, in solido, delle prestazioni del personale medico e sanitario.
Tuttavia, anche al fine di non incorrere in problematiche assicurative o di capienza del massimale o addirittura di mancata copertura assicurativa da parte delle strutture sanitarie, è sempre buona prassi inviare la comunicazione anche al medico ritenuto responsabile del danno, il quale denuncia il sinistro presso la compagnia assicurativa presso cui stipulato obbligatoriamente adeguata polizza di responsabilità civile.
Risarcimento danni in conseguenza del reato – Esempi pratici
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Lesioni personali colpose lievi: il reato si prescrive in 6 anni → anche il risarcimento segue 6 anni.
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Truffa: reato che si prescrive in 10 anni → risarcimento danni prescrive in 10 anni.
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Omicidio colposo: reato che si prescrive in 15 anni → risarcimento si prescrive in 15 anni.
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Danni da circolazione stradale senza reato: resta il termine ordinario di 2 anni (art. 2947, comma 2, c.c.), salvo che il fatto integri reato (es. lesioni) → in quel caso si applica la prescrizione penale più lunga.
Il termine decorre, secondo giurisprudenza, dal momento in cui la vittima ha avuto conoscenza del danno e della sua riferibilità al fatto illecito (es. danni alla salute manifestatisi dopo tempo, o dalla sentenza penale di condanna passata in giudicato).

