Avvocato non interrompe la prescrizione

Uno degli errori più frequentemente commessi dagli avvocati, insieme alla mancata impugnazione di un provvedimento o di una sentenza entro certi termini tassativi, vi è il mancato compimento degli atti interruttivi della prescrizione.

Se l’avvocato non interrompe i termini dei prescrizione dei diritti dei suoi clienti, quali ad esempio un diritto di credito o un diritto al risarcimento del danno, commette una grave negligenza professionale, in quanto danneggia le ragioni dei suoi clienti.

Per questo motivo l’avvocato incorre in una responsabilità professionale e, in alcuni casi, può anche essere costretto al risarcimento dei danni cagionati al suo cliente.

Vediamo, quindi nel dettaglio, cosa comporta la mancata interruzione della prescrizione da parte dell’avvocato e quando egli può essere chiamato a rispondere civilmente del suo errore.

L’avvocato è tenuto ad interrompere la prescrizione dei diritti del cliente

Così come in ambito penale dove è in gioco la responsabilità personale dell’assistito, anche in ambito civile l’attività professionale svolta dall’avvocato è fondamentale per la tutela dei diritti del suo cliente.

Per tali motivi, prima di tutto l’avvocato deve essere chiaro e trasparente verso di lui, comunicandogli la strategia difensiva, le concrete chance di vincita di una causa, i possibili rischi di perdita e ogni altra evenienza che potrebbe condizionare l’esito di un processo intrapreso. L’avvocato, dunque, è tenuto come prima cosa ad informare il suo cliente.

Ma vi sono alcuni adempimenti urgenti che deve compiere senza perdere tempo, per evitare di compromettere i diritti del suo cliente. Tra questi, egli deve controllare la scadenza di un eventuale termine di prescrizione del diritto del cliente, consentendogli così di poterlo ancora esercitare.

La prescrizione, infatti, comporta l’estinzione di un diritto, ovvero la perdita definitiva dello stesso, se il titolare non esercita per un certo tempo stabilito dalla legge che è diverso a seconda dei casi.

La mancata interruzione della prescrizione comporta dunque la perdita del diritto che va a vantaggio del debitore il quale non è tenuto più rispondere dell’adempimento e, in un eventuale giudizio, può sollevare l’eccezione di prescrizione.

Per evitare di incorrere in questa evenienza, l’avvocato al quale il cliente si è rivolto per veder tutelare quel diritto, deve immediatamente adoperarsi per compiere un atto che interrompa la prescrizione. Tra questi, la costituzione in mora del debitore, la citazione o il ricorso con cui si da inizio ad un giudizio, sia esso di cognizione, conservativo o di esecuzione, ma anche la notifica del provvedimento di nomina dell’arbitro o, infine la costituzione di parte civile nel processo penale. Tali atti, ovviamente, hanno effetto nel momento in cui il destinatario ne ha conoscenza.

Il compimento di uno di questi atti interruttivi della prescrizione è considerato un adempimento di routine da parte dell’avvocato che deve accertare ed eventualmente compiere sin dall’inizio del rapporto professionale. Si tratta, in sostanza, di un’attività ordinaria che va svolta in maniera tempestiva da parte del professionista, anche se il suo cliente non gliene faccia espressa richiesta.

L’avvocato, inoltre, è tenuto a monitorare costantemente la scadenza dei termini di prescrizione dei diritti dei suoi clienti e ciò sino alla revoca dell’incarico. Alcuni, addirittura, ritengono che questo obbligo sussista anche dopo che il rapporto avvocato-cliente si sia interrotto.

Inoltre, anche se il cliente non si fa sentire per diverso tempo, l’avvocato è comunque tenuto ad adempiere ai sui doveri, quindi a comunicare alla controparte, avvocato o debitore, una comunicazione di interruzione dei termini di prescrizione.

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Addirittura, la Cassazione con sentenza n. 10527 del 15 ha previsto che non basta inviare al cliente una comunicazione invitandolo nel suo studio perché i tempi stanno per scadere ma deve attivarsi per interrompere la prescrizione a prescindere.

Cosa qualunque contratto tra avvocato e cliente

Il rapporto che lega avvocato e cliente è dunque un rapporto di prestazione d’opera intellettuale.

L’avvocato che decide di assumere un incarico da parte di un cliente che gli delega il recupero di un credito o il risarcimento di un danno patito, assume un’obbligazione comunemente definita di mezzi e non di risultato.

Ciò significa che il professionista non assicura o promette al cliente di raggiungere un risultato, magari difficile da raggiungere, ma si impegna ad eseguire la sua prestazione con la massima diligenza e tecnica richieste dalla professione e dalla causa. A tal fine l’avvocato deve informare puntualmente il suo cliente sulle concrete e realistiche possibilità di vittoria o perdita del contenzioso ma anche di tutte le questioni che possono sorgere durante il processo.

Tuttavia, alcuni ritengono che l’avvocato non sia solo tenuto ad un’obbligazione di mezzi ma anche ad un’obbligazione di risultato nel compiere alcuni atti. In particolare, questa riguarda il compimento degli atti interruttivi della prescrizione, il rispetto dei termini per la proposizione delle impugnazioni (appello o cassazione), la stesura di un parere, ecc.

In particolare nel caso degli atti interruttivi questi non costituiscono adempimenti complessi che richiedono una particolare capacità tecnica da parte dell’avvocato, tranne in alcuni casi in cui il calcolo del termine preciso non è così certo e richiede un certo studio o approfondimento.

Nella maggior parte dei casi la verifica del termine decorso il quale un diritto si prescrive è abbastanza facile e l’avvocato deve mostrarsi attento e solerte ne non farlo decorrere inutilmente, compromettendo i diritti del suo cliente.

L’avvocato che non interrompe la prescrizione è tenuto al risarcimento del danno

L’avvocato che non compie gli atti interruttivi della prescrizione ne risponde verso il suo cliente che perde definitivamente il diritto di vantare le sue pretese giuridiche verso la controparte. La violazione di tale adempimento può portare alla condanna dell’avvocato al risarcimento dei danni causati dal suo cliente.

La responsabilità civile del professionista si fonda, infatti, sulla mancata esecuzione di una prestazione fondamentale, che ha causato un danno al patrocinato il quale non può più esercitare ad esempio il suo diritto di credito o risarcitorio.

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Se, dunque, l’avvocato fa decorrere i termini di prescrizione per incuria o poca diligenza, ecco allora che il cliente può avanzare richiesta di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità professionale del legale.

La colpa del professionista, infatti, è quella di aver ignorato uno degli istituti più conosciuti del diritto, posti alla base della sua attività professionale e, proprio per questo, non tollerabile ed ingiustificabile.

Poiché la responsabilità dell’avvocato deriva da una sua omissione, per andare esente, egli dovrà dimostrare che, se anche avesse interrotto i termini di prescrizione, il suo cliente non avrebbe avuto alcuna possibilità di vincita e quindi non ha subito alcun danno.

Dal suo canto, il cliente deve provare di aver subito un danno a causa dell’estinzione del suo diritto, causato dal mancato rispetto dei termini ad opera dell’avvocato che è rimasto inerte.

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