La prescrizione dei reati

La prescrizione dei reati è al centro dei dibattiti più accesi che negli ultimi anni stanno interessando il tema dello scorrere del tempo nei procedimenti penali.

Da istituto snobbato per lungo tempo in quanto surclassato dall’amnistia, oggi la prescrizione è tornata alla ribalta.

Nel mondo degli operatori del diritto si avvicendano due contrapposte posizioni.

Da un lato vi sono coloro che la considerano una irrinunciabile garanzia.

Dall’altro lato vi sono coloro che la qualificano come il male assoluto, simbolo di una giustizia lenta ed inefficiente che non riesce a punire in tempo gli autori dei reati.

Negli ultimi tempi l’istituto è a centro di un aspro dibattito in conseguenza dei suoi continui tentativi di riforma. Ma partiamo con ordine, cercando di capire le origini dell’istituto e le sue prospettive di miglioramento.

Prescrizione penale Italia

La prescrizione del reato può essere intesa come la rinuncia dello Stato a punire l’autore di un reato dopo che sia trascorso un determinato lasso di tempo dalla sua commissione. Essa rappresenta dunque una causa di estinzione del reato che non può più essere perseguito quando matura un certo tempo.

La ragione di questo istituto consiste nel venir meno dell’interesse generale a punire un fatto di reato dopo un certo periodo il quale non desta più allarme sociale ma anche nel tutelare il diritto all’oblio dei cittadini nel caso di reati poco gravi.

Insomma, la finalità della prescrizione è di evitare che la minaccia del processo e della pena pesi all’infinito sull’autore del reato, specie in un ordinamento che non brilla di celerità.

In Italia, in particolare, i tempi dilatati dei processi per arrivare dal primo all’ultimo grado di giudizio, comporta ogni anno un numero elevato di reati per i quali viene dichiarata la prescrizione talora anche se nei gradi precedenti sia stata dichiarata la colpevolezza dell’imputato.

Quanti reati vengono prescritti ogni anno in Italia

Dando uno sguardo ai dati statistici emerge una riduzione dei casi di prescrizione che sono passati dai 136.888 nel 2016 ai 120.907 del 2018.

Anche se un numero considerevoli di prescrizioni vengono dichiarate in secondo grado, circa il 25%, la prescrizione nella maggior parte dei casi, circa il 42%, matura durante la prima fase del procedimento penale, ovvero durante le indagini preliminari  e viene dichiarata dal GIP con provvedimento di archiviazione.

Il motivo sta nella carenza di mezzi, organico e nell’enorme arretrato che comportano una limitazione dell’esercizio dell’azione penale e di celebrazione dei processi di primo grado a causa dell’impossibilità a smaltire in maniera proficua l’arretrato.

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Come funziona la prescrizione del reato

La prescrizione del reato, istituto disciplinato dal codice penale art. 157 e seguenti, decorre dal momento della consumazione del reato o dalla cessazione dello stesso, come ad esempio nei reati di maltrattamento in famiglia o associazione per delinquere.

Un reato si prescrive quando è decorso un tempo identico al massimo della pena stabilita dalla legge.

In ogni caso, esso non può essere inferiore a sei anni nel caso di delitti e a quattro anni in caso di contravvenzioni anche se punite con pena pecuniaria.

La peculiarità del sistema penale italiano è che la prescrizione continua a decorrere anche se il processo è iniziato mentre negli altri Stati, nel momento in cui viene esercitata l’azione penale la prescrizione non decorre.

Capita allora che anche reati di una certa gravità vengono dichiarati prescritti prima che sia pronunciata la sentenza definitiva.

La prescrizione del reato viene interrotta a seguito dell’esercizio dell’azione penale (che è il caso più frequente) ma anche quando interviene ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella che convalida il fermo o l’arresto o ancora in caso di interrogatorio davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria.

Essa viene, invece, sospesa quando si verificano delle circostanze che determinano un congelamento del processo, es. l’impedimento dell’imputato o una richiesta di rinvio da parte del suo difensore.

Dalla riforma Orlando alla c.d. legge spazzacorrotti

A causa delle lacune e delle lentezze del sistema giudiziario italiano, si è tentato più volte di mettere mano all’istituto della prescrizione. Dopo 12 anni dalla legge “ex Cirielli” è dapprima intervenuta la legge 103/2017, c.d. riforma Orlando che ha introdotto una nuova ipotesi di sospensione della prescrizione all’imputato condannato in primo grado, per un tempo non inferiore ad un anno e mezzo, durante il tempo che va da una sentenza all’altra. Si è trattato di una riforma ritenuta ben presto insufficiente che finisce col dilatare l’operatività della prescrizione.

Ben presto, dunque, si è rimesso le mani all’istituto con la legge n. 3 del 2019, c.d. riforma Bonafede, che ha introdotto delle modifiche sotto l’aspetto del decorso del termine di prescrizione del reato. In sostanza la nuova legge, entrata in vigore dal 01 gennaio 2020, prevede chela prescrizione sia sospesa dal giorno di pronuncia della sentenza di primo grado, sia nel caso venga pronunciata una sentenza di condanna che di assoluzione, oppure dal decreto di condanna sino alla data in cui la sentenza divenga esecutiva o il decreto irrevocabile.

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Questa legge, insomma, spazza via la riforma Orlando prevedendo la sospensione permanente della prescrizione senza limiti. Ciò significa che per tutti i reati commessi dopo la sua entrata in vigore la prescrizione de reato non si potrà più avere nei giudici di appello e Cassazione.

Tra le varie critiche mosse a questo intervento riformatore quella più forte riguarda la compromissione della ragionevole durata del processo che potrebbe avere tempi ancor più lunghi visto che i giudici di secondo e terzo grado non sentiranno più l’urgenza di decidere per non veder prescritto il reato.

Lodo Conte bis riforma processo penale prescrizione

Per questi motivi, è stato avviato il terzo round di modifiche con il c.d. “Lodo Conte bis”, un disegno di legge sulla riforma del processo penale presentato al Consiglio del Ministri il 13 febbraio 2020. Esso prevede, in buona sostanza, una doppia strada.

La prescrizione, secondo il progetto, si prescrive in primo grado solo se è stata pronunciata una sentenza di condanna. Se, invece, è stata pronunciata una sentenza di assoluzione i termini di prescrizione continuano a decorrere.

 

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