Nel settembre 2015 venivano depositate le motivazioni della sentenza n. 36359/2015, pronunciata dalla III sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale, fatta eccezione per tre arbitri imputati che avevano rinunciato alla prescrizione, i giudici dichiaravano il non doversi procedere per essersi il reato estinto per il decorrere del termine prescrizionale.
Lo scandalo relativo all’associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva nel mondo del calcio, meglio conosciuto come la prescrizione di Calciopoli, si chiudeva quindi in sordina, nelle aule deserte del Palazzaccio, ove rimbombava la decisione dei giudici, costretti a prendere atto del trascorrere del tempo.
Per un lungo periodo nel mondo del calcio ci si è chiesti se tutto fosse davvero regolare, se non vi fosse una qualche influenza, o addirittura pressione, affinchè alcuni dei più importanti club della Serie A, massima serie italiana, fossero in qualche modo favoriti, ad esempio mediante scelte arbitrali condiscendenti e funzionali alla vittoria delle partite.
I dubbi ci sono sempre stati e si sono fatti sempre più grandi alla fine degli anni’90 – inizio anni 2000. Le persone che la domenica si intrattengono andando allo stadio, oppure guardando la partita in tv, fermandosi poi a vedere anche approfondimenti giornalistici e trasmissioni televisive sul calcio, non sono cieche, né tanto meno stupide.
I superiori dubbi venivano confermati nel 2006, anno in cui un terremoto giudiziario, con epicentro presso la Procura della Repubblica di Napoli, si abbatteva sul mondo del calcio, facendo emergere l’esistenza di un vero e proprio sistema diretto al controllo degli arbitri e dei loro collaboratori, nonché al controllo dei calciatori stessi, al fine di favorire, tra tutte, la società Juventus S.p.a.
A dirigere le fila del “sistema” vi era infatti la triade della dirigenza bianconera, con Luciano Moggi in testa e a seguire i Sig.ri Bettega e Giraudo, i quali, secondo la ricostruzione processuale, in quell’epoca avevano fatto il bello e il cattivo tempo, intessendo trame di potere e minacciando di tanto in tanto le persone non asservite alla loro causa.
Molti gli episodi incriminati. Si pensi alla storia di Massimo De Sanctis, arbitro di Tivoli, che tra la fine del 2002 e i primi mesi del 2003 era stato vittima di numerose pressioni da parte di Luciano Moggi, concretizzatesi anche nella chiusura della terna arbitrale nello spogliatoio durante l’intervallo di una partita che il De Sanctis stava arbitrando e che vedeva in campo proprio la Juventus.
O ancora, si pensi alla storia di Danilo Nucini, arbitro che il 14 gennaio 2001 si trovava a dirigere la partita Juventus-Bologna e che, per sua sventura, prendeva in quell’occasione la decisione di concedere un calcio di rigore alla squadra ospite, provocando così la rabbia e la vendetta della dirigenza bianco nera. Tale “leggerezza” costava al Nucini la fine della carriera arbitrale ad alti livelli.
Questi sono solo alcuni degli esempi di come all’epoca veniva gestito il mondo del calcio, ma non si tratta delle uniche strane situazioni verificatesi in quegli anni.
I fronti aperti erano più di uno: vi era la questione GEA World, agenzia che gestiva le procure dei calciatori, che sfruttava la sua posizione nei contatti con i diversi club per minacciare i tesserati di non far più trovare loro una squadra ove giocare se non si fossero mostrati compiacenti verso le politiche di potere applicate.
In tale società erano coinvolti, guarda caso, Luciano e Alessandro Moggi, Davide Lippi (figlio dell’ex allenatore di Juventus e nazionale Claudio), Franco Zavaglia, Francesco Ceravolo e Pasquale Gallo. I primi due venivano successivamente accusati di associazione a delinquere finalizzata alla violenza privata, per le indebite pressioni esercitate sui propri assistiti.
Intercettazioni telefoniche di Moggi
L’attività investigativa traeva origine da una serie di intercettazioni telefoniche su utenze svizzere riconducibili a Luciano Moggi, che venivano utilizzate per le chiamate ai designatori arbitrali; chiamate che si facevano più intense e frequenti in prossimità delle partite.
La Procura metteva agli atti circa 172.000 comunicazione intercettate nell’arco di otto mesi, dimostrando l’importanza del vincolo tra i membri intercettati ai fini del riconoscimento di una vera e propria associazione criminale.
Il sistema di potere così istaurato aveva raggiunto livelli tali che persino l’allora Ministero dell’Interno Giuseppe Pisanu, come scoperto nel corso dell’attività di intercettazione, aveva presumibilmente chiesto, tramite l’intervento di Luciano Moggi, dei favori arbitrali per la squadra del Sassari Torre, militante all’epoca in C1.
Le indagini erano dirette alla dimostrazione di un’influenza diretta da parte del Direttore Generale della Juventus S.p.a. sulla formazione delle griglie arbitrali, attività propedeutica alla designazione degli arbitri.
Le griglie rappresentavano infatti il terreno su cui maggiormente poteva esprimersi la discrezionalità di scelta da parte dei due designatori Paeretto e Bergamo, i quali potevano dunque incidere pesantemente sulla conseguente progressione di carriera dei singoli arbitri.
Attraverso dei sorteggi pilotati, quindi, si riusciva ad ottenere per le partite di interesse un arbitro che fosse aderente al sistema e particolarmente attento al futuro della sua carriera.
In più, l’attività di indagine portava alla luce, oltre ai singoli episodi di illegalità perpetrati negli anni al fine di alterare i risultati sportivi, anche un cerchio di influenze idonee a condizionare oltretutto l’opinione dei mezzi di informazione, così da mutare la percezione dell’opinione pubblica in ordine agli episodi incriminati, i quali, ovviamente, non potevano che essere sotto gli occhi di tutti.
Luciano Moggi risultava essere in contatto con giornalisti come Aldo Biscardi, all’epoca presentatore della nota trasmissione tv sul calcio “Il processo di Biscardi”, con il giornalista de Il Giornale Tony Damascelli, con Guido D’Ubaldo del Corriere dello Sport, con Franco Melli de Il Tempo, con Lamberto Sposini, all’epoca presentatore del TG5 e presenza fissa nella trasmissione di Biscardi, con Giorgio Tosatti, Ignazio Scardina e Ciro Venerato di Raisport e con Enrico Varriale, presentatore della trasmissione 90° minuto.
Insomma, non solo ci si preoccupava di alterare fraudolentemente i risultati sportivi, ma ci si accertava anche che non venisse fatto troppo clamore in ordine agli scandali che si vedevano in campo durante le partite, con giornalisti compiacenti che di volta in volta si premuravano di sottolineare l’evidente superiorità tecnica della Juventus e la conseguente irrilevanza di mancate ammonizioni, concessione di gol irregolari o ancora calci di rigore regalati per falli inesistenti, o al contrario negati alle squadre avversarie pur quando apparivano in tutta la loro nettezza.
Il processo per associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva
Dalle risultanze investigative si originavano due diversi procedimenti, uno dinanzi alla giustizia sportiva e uno dinanzi alla giustizia ordinaria.
Il primo si concludeva con la radiazione a vita dell’ex direttore generale della Juventus S.p.a. Luciano Moggi, mentre il secondo, molto più grave, si concludeva con un nulla di fatto.
Tra i tanti capi di imputazione formulati nei confronti dei 36 imputati nel processo svoltosi dinanzi al Tribunale di Napoli, vi era anche la grave accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva.
È un reato contemplato dall’art. 416 c.p., il quale dispone che quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all’associazione la pena è invece quella della reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Il burattinaio di quella che veniva definita come una solida associazione criminale, Luciano Moggi, veniva condannato in primo grado alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per il delitto di cui all’art. 416 c.p.; condanna poi confermata in secondo grado dalla Corte d’appello di Napoli, la quale era invece costretta a dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per gli altri capi di imputazione.
Pertanto, dopo la celebrazione di due gradi di giudizio, restava in piedi soltanto la condanna per il delitto di associazione a delinquere, il più grave di quelli contestati.
Senonchè, con l’intervento della Corte di Cassazione, cadeva anche l’ultima delle accuse, costretta ad arrendersi di fronte al trascorrere del tempo, sebbene i giudici di legittimità avessero comunque aderito all’impostazione accusatoria già ripresa nella sentenza di secondo grado.
Essi osservavano come, dall’attività investigativa e dalla successiva celebrazione dei giudizi di merito, era venuto alla luce un mondo sommerso, la cui caratteristica di offensività degli interessi ultraindividuali veniva ritenuta particolarmente intensa e tale da sconvolgere l’assetto del sistema calcio, fino a screditarlo in modo inimmaginabile e a minarlo nelle sue fondamenta, con ovvie pesantissime ricadute economiche nei confronti delle istituzioni pubbliche, di quelle private deputate alla gestione dell’attività sportiva calcistica e nei confronti anche di numerose società calcistiche danneggiate sia sotto il profilo patrimoniale che sotto quello morale.
Nonostante ciò, concordemente con il combinato disposto degli artt. 157 e 160 c.p., secondo cui il reato si estingue trascorso il termine di prescrizione, uguale al massimo della pena prevista, aumentato di un quarto ove ricorrano cause interruttive, la Corte di Cassazione era costretta a gettare tali osservazioni nel tritacarte, pronunciando una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione anche con riferimento all’ultima accusa residuata, quella dell’associazione a delinquere finalizzata alla fronde sportiva.
Il potere legato al calcio
La vicenda in esame, che tanto ha occupato gli spazi televisivi e la carta stampata, ci insegna la fondamentale differenza tra l’essere assolti e il non essere condannati per prescrizione.
Differenza fondamentale che ben dovrebbero conoscere alcuni giornalisti che, in buona fede e non, si prestano a ricevere dichiarazioni di martirio successivamente alla pronuncia di sentenze in cui non si è fatto altro che ratificare il fallimento della giustizia.
Quando si ascolta di imputati poi prosciolti, si deve essere ben attenti a cogliere la distinzione tra le formule di proscioglimento e a non farsi ingannare.

