Decorrenza della Prescrizione civile

Allorchè l’art. 2935 c.c., in tema di prescrizione civile, fa decorrere il relativo termine dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, questo non si riferisce ad impedimenti soggettivi o ad ostacoli di mero fatto che, per scelta propria, inducono a non agire in giudizio, ma a cause che impediscano sotto il profilo giuridico di far valere il proprio diritto mediante l’inizio di un procedimento giudiziale.

In altri termini, non si può invocare un impedimento di natura soggettiva per giustificare il mancato esercizio di un diritto e superare quindi la prescrizione, essendo al contrario necessario che vi sia stata un’impossibilità giuridica di agire.

La quotidianità di ciascuno di noi non può prescindere dalla continua conclusione di accordi e di negozi giuridici, ivi comprese le transazioni commerciali e i contratti a prestazioni corrispettive.

Si pensi a quando si va a fare la spesa, al momento in cui si acquista un biglietto del treno o del bus per poter poi usufruire di un servizio, o ancora a quando si accede ad internet o si fa una telefonata utilizzando il piano tariffario precedentemente concordato con il gestore della telefonia. Sono tutti contratti, che invadono la nostra giornata senza che ce ne rendiamo conto.

Il mondo si fonda sui contratti e, segnatamente, sui contratti di natura commerciale, che segnano inevitabilmente i rapporti tra persone fisiche o persone giuridiche.

Ma nell’ambito di tali rapporti non c’è cosa più frequente dell’insorgere di controversie, specie se si è in presenza di fatture emesse per prestazioni non pagate, di qualunque natura esse siano.

Nascono così diritti di credito, cui corrispondono i relativi debiti, che spesso per essere onorati necessitano dell’intervento di un giudice.

Ma non basta.

L’intervento del giudice va richiesto tempestivamente, poiché, così come avviene in ambito penale, anche in ambito civile si va incontro a prescrizione e, nel caso in cui non ci si attivi tempestivamente per far valere il proprio diritto, il rischio è quello di non poterlo far valere mai più.

Non importa se si aveva ragione o torto, semplicemente alla legge non interessa più neppure capirlo.


L’ennesimo caso di ciò è rappresentato dalla controversia che ha visto contrapporsi la Meccanica Y al Consorzio X, con riferimento al mancato saldo di fatture emesse dalla prima nei confronti del secondo per la fornitura di prodotti ( tubature e pezzi speciali), ordinati ed utilizzati dal Consorzio per la realizzazione di opere necessarie all’approvvigionamento idrico potabile e industriale di un agglomerato di interesse del Consorzio stesso.


La superiore contrapposizione finiva nelle aule di un Tribunale.

Nello specifico, con atto di citazione notificato in data 22 ottobre 1993, la Meccanica Y, citava in giudizio il Cosorzio X potenza dinanzi al Tribunale di Potenza, al fine di ottenere il pagamento della somma di lire 28.567.117, quale saldo della fornitura effettuata in favore di quest’ultimo ed avente ad oggetto proprio le predette tubature.

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Il Tribunale, dopo aver attentamente valutato le tesi difensive, anche della parte convenuta in giudizio, rigettava la domanda della parte attrice in quanto riteneva il diritto ormai prescritto.

Interruzione del termine prescrizionale

Nel dettaglio, il giudice del primo grado di giudizio evidenziava che il credito emergente dalle fatture commerciali risaliva al 1982 e che dunque, non essendo stati prodotti in giudizio atti che dimostrassero l’interruzione del termine prescrizionale, vista l’impossibilità di considerare in tal senso un atto di svincolo della cauzione nel frattempo effettuato, la prescrizione era intervenuta allo scadere del decennio.

Il Tribunale ricordava invero che, ai sensi dell’art. 2946 c.c., i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni, salvo che la legge disponga diversamente.

Alla luce di ciò, la domanda della società diretta ad ottenere il pagamento del credito veniva disattesa e anzi questa veniva anche condannata al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 3.827,27, oltre accessori e spese per la consulenza tecnica d’ufficio.

Avverso tale pronuncia proponeva appello la parte attrice.

Quale puo considerarsi il giorno di decorrenza della prescrizione

La parte appellante riportava tre diversi motivi di gravame, tutti diretti a superare la prescrizione dichiarata dal Tribunale.

Con il primo motivo si rilevava l’errata individuazione del dies a quo, ossia del termine iniziale da cui far incominciare a decorrere la prescrizione. E infatti, secondo la prima delle tesi difensive, detto termine non poteva essere ancorato alla data delle fatture, ma avrebbe dovuto essere posticipato all’8 marzo 1984, giorno in cui veniva inviata una lettera attraverso la quale si definiva un contenzioso tra le parti sulla misura dell’IVA da applicare nel caso di specie.

Ad avviso dell’appellante era infatti stata tale circostanza che aveva impedito l’azione in un momento antecedente, poiché non era stato ben determinato l’importo del credito.

In secondo luogo, la difesa sosteneva che a ogni modo il dies a quo andava spostato in avanti anche per un’altra motivazione, fondata sull’errata qualificazione del contratto stipulato, che non andava ricondotto alla fornitura, bensì all’appalto.

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Di conseguenza, il termine iniziale di maturazione del diritto al corrispettivo sarebbe sorto non al momento dell’emissione delle fatture, ma al momento dell’accettazione dell’opera da parte dell’appaltante e cioè, secondo il disposto dell’art. 1665 c.c., non essendovi stato collaudo dell’opera, al momento in cui la società inviava al Consorzio una nota con cui si dava appunto atto del mancato collaudo non addebitabile alla Meccanica Y, in data 23 ottobre 1990.

Con il terzo motivo di censura, infine, si portava all’attenzione della Corte d’appello la presenza di una missiva, con la quale si procedeva alla svincolo della cauzione fideiussoria, che, secondo la difesa, andava qualificata come atto di ricognizione di debito. Secondo tale lettura, questa andava quindi considerata quale atto interruttivo della prescrizione, con conseguente nuovo inizio del termine prescrizionale.

Pertanto, sulla base di tali argomentazioni, la difesa appellante chiedeva l’accoglimento del gravame, con conseguenziale integrale riforma della sentenza di primo grado, nonché la condanna della controparte al pagamento della somma dovuta, oltre accessori e spese di lite.

Dal canto suo, viceversa, la parte appellata confutava quanto sostenuto nell’atto di appello, sottolineando la data dell’ultima fattura emessa, risalente al 29 settembre 1982, e la conseguente prescrizione del diritto di credito intervenuta dieci anni dopo.

Il Consorzio eccepiva infatti che la controversia relativa alla misura dell’Iva applicabile, ai fini della corretta determinazione dell’importo della fattura, non aveva condizionato in alcun modo il decorrere della prescrizione, né tantomeno rappresentava un ostacolo all’azione per far valere il diritto di credito, che era stata consapevolmente e spontaneamente non esercitata.

Prescrizione ormai maturato diritto di credito 

Anzitutto la Corte affrontava il problema relativo alla prescrizione; punto dirimente e assorbente dell’intero atto di appello, che veniva giudicato infondato.

I giudici rilevavano come dagli atti emergesse che la questione dell’Iva era stata segnalata dalla finanziatrice Cassa per il Mezzogiorno, con nota dell’11 ottobre 1982, che aveva semplicemente richiamato l’attenzione del Consorzio sulla circostanza che, trattandosi si opere di urbanizzazione realizzate a servizio delle aree e dei nuclei industriali, andava scontata l’imposta normale al 15%, secondo le previsioni di allora, e non al 2%.

Dunque non vi era la presenza di una controversia in ordine all’aliquota applicabile, ma un semplice errore contabile, o al più interpretativo, definito e risolto con la nota di debito del 7 maggio 1982, attraverso la quale la società fornitrice addebitava al Consorzio la differenza del 13% dell’Iva sull’imponibile delle fatture fino a quel momento emesse.

Non esisteva quindi alcuna controversia sul punto, sicché non poteva essere accolta la tesi secondo cui il dies a quo, per tale ragione, avrebbe dovuto essere spostato in avanti.

In secondo luogo, era chiarito il punto relativo alla ricognizione di debito.

La missiva cui faceva riferimento la Meccanica Meridionale Marella non veniva infatti qualificata come dichiarazione ricognitiva di un debito, difettando un’espressa previsione in tal senso e, pertanto, non era idonea a costituire un valido atto interruttivo della prescrizione.

Chiarito ciò, la Corte d’appello rifiutava anche la diversa interpretazione fatta da parte appellante con riferimento alla natura del contratto concluso, attesa la pacificità della sua collocazione nell’alveo dei contratti di fornitura, come chiaramente dimostrato dalle conferme d’ordine n. 3885 del 17 ottobre 1980 e n. 3886 dello stesso giorno, in cui si parlava espressamente di fornitura.

Dopo aver fatto tali considerazioni, i giudici della Corte d’appello di Potenza, richiamavano la norma generale in tema dies a quo della prescrizione, ossia l’art. 2935 c.c., che stabilisce che il termine di prescrizione inizia a decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato, ribadendo che tale norma, nell’evitare che la prescrizione decorra quando il diritto non può essere azionato, si riferisce ad ostacoli di natura giuridica e non ad ostacoli di natura soggettiva.

Ritenere che non sia opportuno agire in giudizio prima di aver chiarito una specifica circostanza, nel caso si specie l’importo dell’iva, non significa che la legge impedisca di farlo. Non si può quindi pretendere che la prescrizione resti sospesa in tale arco temporale.

Visto quanto sopra, il diritto di credito veniva dichiarato prescritto con conseguente rigetto dell’atto di appello.

Certezza dei rapporti giuridici 

La certezza dei rapporti giuridici impone di prevedere un termine oltre il quale i diritti non possono essere esercitati; diversamente opinando si finirebbe con il poter agire contro chiunque, con il rischio di vedersi contestati negozi giuridici risalenti a decenni prima e con l’ovvia conseguenza di non veder mai cristallizzata alcuna situazione giuridica.

Il termine ordinario, quello decennale, non è di certo breve e non può che essere considerato sufficiente per esercitare un proprio diritto e far valere le proprie ragioni in giudizio, per cui non può certo essere lamentata la brevità del tempo a disposizione per l’esercizio dei propri diritti.

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