Gli abusi edilizi che avvengono in assenza di autorizzazioni e permessi rilasciati dalle autorità amministrative competenti sono soggetti ad un termine di prescrizione.
Decorso il termine il reato si prescrive e l’imputato non può più essere soggetto a procedimento penale.
Quella dei reati in materia edilizia è una materia complessa che si intreccia anche con profili amministrativi, quali le richiesta in sanatoria che possono intervenire sulla decorrenza dei termini di prescrizione.
Vediamo quindi, nel dettaglio come opera l’istituto della prescrizione per i reati commessi in occasione di opere edilizie realizzate abusivamente.
Come si calcola la prescrizione per i reati di abuso edilizio
I reati di abuso edilizio, previsti dall’art. 44 del T.U. dell’Edilizia, e normati secondo un ordine di gravità crescente, riguardano soprattutto gli interventi edili realizzati in assenza o in difformità di titolo edilizio o quelli realizzati in base a un titolo che è stato poi annullato.
A parte vi è poi il caso della lottizzazione abusiva. Essi rientrano nella categoria delle contravvenzioni e si consumano nel momento in cui l’opera abusiva è stata realizzata.
Anche per questi reati il trascorrere del tempo senza che l’autorità penale arrivi a pronunciare una sentenza definita di condanna porta all’estinzione del reato.
La prescrizione, infatti, rispondendo ad esigenze di economia processuale, esprime lo scarso interesse dello Stato a punire reati commessi molto tempo prima, per i quali non sussiste un grande allarme sociale.
4 o 5 anni prescrizione abuso edilizio
Per i reati in materia edilizia la legge contempla un duplice termine di prescrizione. E specificamente, il reato si prescrive in quattro anni se non è iniziato il processo penale e non sono quindi stati compiuti atti interruttivi della prescrizione.
Si prescrive, invece, in cinque anni, si si è dato avvio all’azione penale con il decreto di citazione in giudizio.
Il termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui l’opera è stata ultimata o dal giorno in cui è stata messa la sentenza di primo grado.
Il termine di prescrizione per le opere abusive in cemento
La Cassazione con la sentenza n.2725/2019 ha fatto il punto sulla decorrenza dei termini di prescrizione per i reati di abuso edilizio, non sempre chiari. In primo luogo gli ermellini hanno precisato che per le opere realizzate utilizzando conglomerato cementizio il termine di prescrizione comincia a decorrere da quando l’opera è stata completata.
Inoltre, sono stati tre diversi momenti che sono rilevanti ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione nei reati in materia edilizia.
Il primo momento riguarda quei casi in cui, appunto, l’opera è stata ultimata. Gli altri due, invece, attengono ai casi in cui l’autore del reato abbia volontariamente o coattivamente a seguito di un provvedimento dell’autorità, dovuto desistere dal compimento dell’opera, sospendendone i lavori.
La Cassazione ha ritenuto che il termine di prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui si verifica uno dei tre fatti indicati.
Successivamente la Cassazione si è soffermata sulle prove che la parte deve fornire per dimostrare al giudice il momento di inizio del decorso della prescrizione.
Se, infatti, l’imputato del reato di abuso edilizio non fornisce la prova del momento iniziale della prescrizione, questa non potrà essere fatta valere nel processo penale.
Nello specifico i giudici si sono soffermati sulla prova che il costruttore deve fornire per le opere abusivamente realizzate in conglomerato cementizio che sono state ultimate, ovvero completate sia all’esterno che all’interno.
E’ solo da questo momento, infatti, che cominciano a decorrere i termini di prescrizione e sarà onere del costruttore provare il momento preciso in cui ha avuto termine la sua attività.
Processo sospeso in caso di accertamento di conformità
Altra questione complessa in tema di prescrizione dei reati di abuso edilizio è quella in cui ha avuto inizio un processo penale per abuso edilizio e, nel frattempo, l’imputato abbia avviato il procedimento per ottenere il permesso di costruire a sanatoria ai sensi dell’art. 36 del T.U. dell’Edilizia.
In tali casi, infatti, il giudice dichiara la sospensione del processo penale.
Questa particolare causa di sospensione del processo penale prevista solamente per i reati di abuso edilizio è prevista dall’art. 45 del T.U. dell’edilizia. Tale circostanza prevede che l’azione penale rimanga sospesa fino a quando non si è concluso il procedimento amministrativo di sanatoria. Tale procedimento, infatti, prende avvio con la richiesta inoltrata direttamente dal proprietario/costruttore dell’immobile abusivo al competente comune nel corso di un processo penale già avviato a suo carico. Ricevuta la richiesta l’ente comunale deve assumere una decisione, sia di rilascio della sanatoria che di rifiuto, entro un termine massimo di 60 giorni, decorsi i quali l’istanza si intende rifiutata.
Finora vi sono stati due diversi filoni sulla decorrenza del termine di prescrizione in tali circostanze. Da un lato vi erano coloro che ritenevano illegittima la sospensione dei termini di prescrizione per un tempo superiore alla durata del procedimento amministrativo di sanatoria. Dall’altro, vi erano coloro che estendevano i termini di sospensione per tutta la durata del rinvio causato dalla pendenza di un procedimento amministrativo.
La Cassazione Penale a Sezioni Unite con la sentenza n.15427 del 13 aprile 2016 ha cercato di fare ordine sulla questione che ormai era diventata una prassi consueta nei processi penali per reati di abusivismo edilizio.
In particolare i giudici hanno precisato che nel momento in cui l’imputato in un processo per abuso edilizio presenta l’istanza di sanatorio si ha la sospensione del processo penale e quindi si interrompe il termine di prescrizione quinquennale.
Il termine di prescrizione riprende nuovamente a decorrere solo se l’ente comunale preposto non abbia reso nota la sua posizione entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza.
Ciò significa che se il processo penale viene sospeso su richiesta dell’imputato, fino a quando il Comune non proferisca in merito all’istanza di conformità, egli non potrà godere dell’intervenuta prescrizione del reato edilizio. Ciò in quando la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale viene sospeso unitamente al processo.
I termini di prescrizione, invece, riprenderanno nuovamente a decorrere solo nell’ipotesi in cui il comune non prenda una decisione entro il termine di 60 giorni previsti dalla legge.