Tra le sanzioni amministrative più frequentemente comminate le multe stradali sono quelle più temute dagli automobilisti. Gli organi di polizia amministrativa che contestano una multa non hanno però un tempo illimitato per comunicarle ai trasgressori.
Ed infatti, l’amministrazione competente ha il diritto di esigere il pagamento di una multa entro il termine di cinque anni. In caso contrario la multa va in prescrizione e non può più essere riscossa.
Come opera la prescrizione delle multe
Il Codice della Strada, all’art. 209, enuncia che l’amministrazione ha un termine di 5 anni che decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione per riscuotere le multe.
Anche se sono definite impropriamente multe o contravvenzioni, in realtà di tratta di sanzioni amministrative pecuniarie comminate per le violazioni prescritte dal codice della strada.
Il termine dei cinque anni rappresenta un termine perentorio, superato il quale senza che il trasgressore venga a conoscenza della violazione e della relativa sanzione, l’amministrazione perde il suo diritto.
Può accadere che l’automobilista ricava la notifica della contestazione ben oltre i cinque anni prescritti dalla legge vale a dire quando il credito che l’amministrazione vanta nei suoi confronti ormai si estinto
La prescrizione delle multe garantisce quindi certezza ai rapporti giuridici che non possono rimanere pendenti se l’amministrazione creditrice rimane inerte e non esercita la sua potestà punitiva entro un certo termine.
E’ il trasgressore a far valere la prescrizione di una multa che ha ricevuto oltre i cinque anni dall’infrazione ad esempio presentando domanda di sgravio alla polizia, attraverso il ricorso in autotutela oppure presentando il classico ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.
Quando vengono interrotti i termini di prescrizione
Il termine di cinque anni costituisce il limite massimo entro il quale l’amministrazione creditrice può esigere la riscossione della sanzione ma questo termine può subire delle interruzioni.
Infatti, la notifica del verbale, di una raccomandata o della cartella esattoriale da parte dell’agenzia di riscossione sono atti che interrompono il decorso della prescrizione che riparte da capo. Ciò significa che la notifica di un atto formale di riscossione ha decorrere nuovamente i cinque anni prima che il credito dell’amministrazione possa dichiararsi estinto per prescrizione.
Se, per esempio, dopo quattro anni dall’infrazione si riceve la notifica di un atto di riscossione, i cinque anni ripartono da questa data, ovvero la prescrizione inizia a decorrere nuovamente da zero.
Termini di notifica della multa
Quando non è possibile accertare in loco l’infrazione, ad esempio nel caso di divieto di sosta, si rende infatti necessario contestare la violazione in differita, notificandola al trasgressore via posta. E’ il caso delle multe riguardanti l’eccesso di velocità o contestate tramite dispositivi autovelox su strade a scorrimento veloce.
DECADENZA per la notifica
La legge prevede un termine di decadenza di 90 giorni per la contestazione della sanzione automobilista al trasgressore mentre prima il termine era di 150 giorni.
Tale termine decorre dal giorno dell’infrazione se gli accertatori sono a conoscenza della residenza o domicilio dell’automobilista. In caso contrario i 90 giorni decorrono dal quanto l’amministrazione è venuta a conoscenza, dopo le dovute ricerche, del responsabile dell’infrazione. Ed ancora, il verbale va notificato entro 360 giorni se il trasgressore risiede all’estero.
La notifica può essere eseguita per mezzo di un pubblico ufficiale (es. un agente di polizia o un messo comunale) o tramite l’invio di una raccomandata postale.
I termini si ritengono rispettati se gli organi accertatori hanno affidato i plichi al servizio postale prima che fossero decorsi, anche se essi sono arrivati nelle mani del trasgressore dopo la loro scadenza.
Se, invece, la procedura di notifica non è stata conclusa per tempo il consumatore non è tenuto ad onorare il suo debito che viene, infatti, considerato estinto.
In tal caso spetta all’automobilista ingiunto l’obbligo di far valere la decadenza della notifica contestando il mancato rispetto dei termini.
Tali termini, tuttavia, non devono essere confusi con quelli di prescrizione.
La sanzione amministrativa si prescrive se decorrono cinque anni senza che all’automobilista sia stato notificato alcun atto formale di riscossione.
Quali sono i termini di prescrizione della cartella esattoriale
La questione più dibattuta e discussa riguarda, infine, il caso in cui l’amministrazione procede con l’iscrizione a ruolo della multa e viene quindi emessa una cartella esattoriale da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tale facoltà è stata introdotta con la legge finanziaria del 2008.
Anche la notifica della cartella esattoriale è sottoposto ad un termine di prescrizione che è di due anni da quando l’amministrazione ha proceduto ad iscriverla a ruolo.
In questo caso bisogna stare molto attenti in quanto i due anni si riferiscono esclusivamente al tempo in cui l’Agenzia deve notificare al trasgressore la cartella esattoriale. Tali termini, infatti, non intaccano né riducono né modificano i termini di prescrizione di cinque anni per la multa che rimangono immutati.
I due anni cominciano a decorrere dal giorno in cui si è proceduto con l’iscrizione a ruolo e non dal giorno dell’infrazione. Se entro questi due anni, da quando l’Agenzia ha ricevuto il ruolo all’amministrazione titolare del credito, non viene notificata la cartella esattoriale all’automobilista, quest’ultima è nulla. Ciò significa che l’Agenzia di riscossione perde il diritto di agire per la riscossione del credito.
E’ importante sottolineare che la cartella per essere considerata valida deve contenere l’indicazione dell’anno di riferimento del debito, la data del ruolo e l’indicazione degli interessi di mora.
Questi termini di prescrizione, che si riferiscono esclusivamente alle cartelle esattoriali, creano tuttavia non poca confusione in quanto molti ritengono che il termine di prescrizione delle multe stradali sia stato ridotto a due anni. In realtà, così non è.
Inoltre, è bene precisare che il termine biennale di prescrizione delle cartelle esattoriali si riferisce solo alle multe di competenza dei Comuni e quindi per quelle elevate dalla Polizia Municipale. Sono invece, escluse le sanzioni amministrative comminate da altri organi quali Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, al di fuori della competenza comunale.

