Lo scorrere del tempo senza che un diritto venga vantato o esercitato da parte del suo titolare che rimane inerte, esprime un chiaro significato: quest’ultimo non ha un interesse giuridico ad esercitarlo e, pertanto il suo diritto si prescrive, ovvero si estingue.
La prescrizione, dunque, è un istituto di ordine pubblico in virtù del quale i diritti si estinguono se il titolare non li esercita entro un dato termine stabilito dalla legge.
Vediamo come l’istituto della prescrizione opera nel settore dei tributi, quando scatta e cosa comporta per il contribuente.
Cosa sono la prescrizione e la decadenza nel settore dei tributi
Anche in ambito tributario, così come in campo civile, assumono un ruolo importante gli istituti della decadenza e della prescrizione che incidono sull’esercizio e sull’estinzione dei diritti impositivi e fiscali.
In particolare la prescrizione entra in gioco per i diritti già sorti ed acquisiti ma che non sono stati esercitati entro un dato termine.
La decadenza, invece, è una sanzione che si applica quando i diritti non sono ancora stati acquisiti per non averne esercitato la facoltà entro i termini stabiliti.
Nel settore dei tributi, la decadenza attiene soprattutto le facoltà attribuite l’Amministrazione Finanziaria nell’esercizio del suo potere di accertamento, di liquidazione e di iscrizione a ruolo. Si pensi, ad esempio ai termini di decadenza per l’accertamento delle imposte sui redditi ed Iva che con la legge di stabilità del 2016 è passato a 5 anni ordinario e a 7 anni se omessa (e dunque a seguito di accertamento).
Per il contribuente, invece, il rispetto di determinati termini di decadenza è previsto sostanzialmente per l’esercizio del suo diritto al rimborso.
Al contrario, la prescrizione dei debiti erariali riguarda quei diritti di credito già sorti ed acquisiti ma non attuati a causa dell’inadempimento del debitore/contribuente.
In particolare, per capire la distinzione tra prescrizione decadenza nel settore dei tributi bisogna fare una distinzione temporale.
La decadenza interviene nel prima fase, ovvero prima della notifica.
Infatti, gli atti impositivi, ovvero gli accertamenti e le cartelle di pagamento devono essere notificati al contribuente entro certi termini previsti a pena di decadenza.
La prescrizione interviene dopo la notifica della cartella. Per comprendere come operano prescrizione e decadenza nel campo del diritto tributario è opportuno fare degli esempi.
La prescrizione interviene in soldoni se è scaduto il termine entro cui l’Amministrazione Finanziaria avrebbe dovuto notificare al contribuente l’avviso di accertamento o la cartella.
In questo caso, il contribuente che riceve una notifica di un atto impositivo oltre il tempo consentito è libero dalla sua obbligazione in quanto il diritto del fisco si è prescritto.
In sostanza, la prescrizione comporta l’estinzione del diritto di credito già esistente e maturato dall’Amministrazione Finanziaria nei confronti del contribuente.
La decadenza, come già detto, opera in momento precedente e consiste nell’esercizio della potestà impositiva da parte dell’erario, come l’emissione di un avviso di accertamento o un’iscrizione a ruolo, entro un dato termine fissato, appunto, a pena di decadenza.
Quando si prescrivono i tributi
Nel settore tributario, rispetto al diritto civile dove è più chiara l’applicabilità della prescrizione a seconda dei singoli diritti, la situazione si complica in quanto non è facile individuare i termini di prescrizione che sono diversi da tributo a tributo.
Per alcuni tributi, infatti, le leggi d’imposta stabiliscono espressamente un preciso termine di prescrizione. Per tutti gli altri per i quali la legge non indica un termine trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale prevista dall’art. 2946 del codice civile o la prescrizione breve di 5 anni.
Un argomento molto discusso nel campo dei tributi riguarda i termini di prescrizione delle cartelle di pagamento.
La giurisprudenza, infatti, è da sempre stata divisa tra la tesi maggioritaria che applica il termine più lungo di 10 anni e quella minoritaria che prevede l’applicazione del termine breve di 5 anni.
Le ultime tendenze sono quello che prediligono l’applicazione del termine breve di 5 anni, applicando quello lungo nel caso in cui sia stata emessa la sentenza.
Ed ancora, per quanto riguarda i tributi erariali quali IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ritenute, ecc., la giurisprudenza prevalente applica il termine lungo di 10 anni, ovvero i termini della prescrizione ordinaria.
Le sanzioni su crediti erariali si prescrivono in 5 anni così come i crediti per le imposte locali quali Imu, Tari, Tasi, Tarsu, imposta di pubblicità, ecc.
I diritti camerali si prescrivono in 10 anni mentre i contributi previdenziali si prescrivono in 10 anni.
In tutti casi la prescrizione decorre dalla scadenza del pagamento della cartella, quindi dal giorno in cui si può far valere il diritto e termina quando si è compiuto l’ultimo giorno.
Come opera la prescrizione in ambito tributario
Così come avviene nell’ambito civilistico anche nel settore dei tributi la prescrizione dei diritti di credito tributario non è rilevabile automaticamente d’ufficio da parte del giudice ma deve essere eccepita dal diretto interessato, quindi contribuente che si vede arrivare la richiesta dall’Agenzia dell’Entrate.
Ciò comporta che il contribuente deve attivarsi personalmente, affidare l’incarico di difesa al proprio Avvocato Tributarista di fiducia, per contestare il decorso dei termini senza attendere che lo faccia il giudice.
Anche per in ambito tributario il termine di prescrizione può essere sospeso o interrotto.
L’interruzione del termine di prescrizione (che poi si azzera e riprende nuovamente a decorrere da capo) si ha per diversi motivi. Il motivo certamente più frequente si ha quando, ricevuta una cartella di pagamento che non viene impugnata da parte del contribuente, prima che sia decorso il termine l’Agenzia delle Entrate si attiva e notifica all’ingiusto un’intimazione di pagamento o un atto di costituzione in mora. La notifica formale interrompe così il termine di prescrizione (di 5 o10 anni) che riprendere a ricorrere ex novo, sin dall’inizio.
In particolare, la notifica può essere considerata valida ed efficace anche se la consegna tramite posta viene effettuata ad una persona diversa dal destinatario, anche non legato da vincoli di parentela, a condizione che sia abilitata a riceverla.
E’, inoltre, considerata valevole se si verifica una giacenza postale a condizione che sia stato inviato un secondo avviso di giacenza.
Il mittente, invece, e quindi l’Amministrazione Finanziaria, considera la notifica perfezionata nel giorno di consegna dell’atto alle poste o, in caso di notifica diretta, al giorno di spedizione.

