La prescrizione è istituto giuridico che penalizza l’inerzia del titolare di un diritto se non lo esercita per un determinato lasso di tempo stabilito dalla legge, presupponendo la sua mancanza di interesse ad esercitarlo.
Nel rapporto di lavoro la prescrizione determina l’estinzione dei diritti del lavoratore che omette di esercitarli per un determinato periodo di tempo diverso a seconda dei casi.
Ciò significa che il lavoratore che vanta dei crediti nei confronti del suo datore di lavoro, quali possono essere la retribuzione o l’omesso versamento dei contributi, non può vantarli all’infinito ma dispone di un tempo limitato per far valere le proprie pretese.
Prescrizione retribuzione lavoratori
Anche nel campo del diritto del lavoro il termine di prescrizione estintiva ordinaria è di dieci anni, così come previsto dall’art. 2946 c.c., anche se molti diritti del lavoratore soggiacciono ad un termine di prescrizione più breve, ovvero di cinque anni.
In particolare, per opinione ormai conforme, si prescrivono nel termine di cinque anni ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c. le corresponsioni erogate al lavoratore con periodicità annuale o infrannuale, vale a dire i suoi diritti alla retribuzione così come le competenze dovute in costanza della cessazione del rapporto di lavoro, vale a dire il TFR.
Ma ancora, sono sottoposte al termine quinquennale anche i diritti relativi ai patti di non concorrenza, la tredicesima, i diritti relativi al passaggio di qualifica, la richiesta degli arretrati relativi agli assegni familiari non corrisposti, oltre alle indennità di reperibilità, di trasferta, estero o di turno.
Addirittura è previsto un termine di prescrizione di tre anni o di un anno relativo alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori per periodi superiori o inferiori al mese, o per quelle dovute agli insegnanti relativamente alle lezioni impartire per un tempo superiore ad un mese, per i compensi dei professionisti o per il trattamento economico previdenziale per malattia e infortunio.
Al di là di questi casi, che costituiscono la maggioranza, la regola della prescrizione decennale si applica in ambito lavorativo sono in casi residuali, di importanza secondaria.
Prescrizione risarcimento lavoratore
Nello specifico, si prescrivono in dieci anni le richieste risarcitorie per il diritto ad una qualifica superiore (con esclusione degli aspetti remunerativi), quelle per omesso versamento contributivo totale o parziale e per licenziamento illegittimo, ma anche quelle per il riconoscimento di una maggiore anzianità di servizio e per gli scatti di anzianità. Sono sottoposte allo stesso termine anche le richieste risarcitorie per danno da mobbing e dequalificazione.
Diversa dalle precedenti è la prescrizione presuntiva, secondo cui si presume che alcuni crediti vantati dal lavoratore,ad esempio quelli relativi alle retribuzioni, decorso un certo periodo di tempo che può essere annuale o triennale, siano stati pagati e quindi il debito sia estinto.
Quando decorre il termine per la prescrizione dei crediti retributivi
Così come per i diritti civili, anche nello specifico settore del diritto del lavoro, la questione più controversa è quella relativa al momento in cui la prescrizione comincia a decorrere. Questo termine è importante perché se il lavoratore lo lascia decorrere senza mettere in mora il datore di lavoro perde definitivamente il suo diritto a vantare il suo credito.
E’ indispensabile, quindi, che il lavoratore/creditore manifesti formalmente al datore di lavoro/debitore, preferibilmente mediate lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la sua volontà di ottenere quanto dovuto e non versato.
Normalmente, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Non di rado accadeva ed accade che, se questo termine decorre durante la vigenza del rapporto di lavoro, il lavoratore non lo esercita per timore di perdere il suo posto di lavoro.
E’ per questo motivo che nella giurisprudenza si è affermato negli anni un principio diverso.
La prima vera novità si è avuta con la sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 1966, n. 63 dove è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale delle norme in materia di prescrizione nella parte in ammettevano il decoro della prescrizione del diritto alla retribuzione durante il rapporto di lavoro.
Successivamente, sempre la Corte Costituzionale ha disposto che la prescrizione inizia a decorrere a partire dal termine del rapporto di lavoro e non durate lo svolgimento dello stesso solo per i lavoratori fuori dal regime di tutela del licenziamento previsto dall’allora art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Tale principio, al contrario, non si applicava per i rapporti di lavoro caratterizzati dalla c.d. stabilità.
Per quasi 40 anni il regime della prescrizione dei crediti da lavoro ha funzionato seguendo questo schema. Per i rapporti di lavoro assistiti dalla stabilità reale (art. 18 l. n. 300/1970) la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi decorreva durante il rapporto, sin dal momento in cui maturava il diritto. Per i rapporti di lavoro non assistiti dalla stabilità reale, quindi fuori dalla vigenza dell’art. 18, la prescrizione decorreva dopo la fine del rapporto.
Questo sistema ha operato sino al 2012 ovvero prima della tanto contestata riforma dell’art. 18 dove la validità del licenziamento sottostava a precise circostanze sostanziali ed era ammessa la facoltà del giudice di ripianare le conseguenze di un licenziamento illegittimo.
Cosa è cambiato dopo il Jobs Act
Importanti modifiche normative che hanno inciso sulla stabilità del rapporto di lavoro, depotenziando l’applicabilità delle garanzie previste dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori in tema di licenziamenti illegittimi, si sono avute dapprima con la c.d. “legge Fornero” del 2012 e poi ultimate col primo decreto attuativo del cd. Jobs Act, n. 23 del 2015.
Queste modifiche hanno inevitabilmente avuto delle ripercussioni anche sotto il profilo del termine di prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro.
In sostanza, essendo stato aboliti per molti lavoratori i benefici previsti dall’art. 18 sui licenziamenti illegittimi, si è unanimemente ritenuto che il termine di prescrizione per i crediti dei lavoratori interessati dalla riforma cominciasse a decorrere dopo la cessazione del rapporto di lavoro e non durante, come era previsto prima.
Insomma, in precedenza le garanzie previste dall’art. 18 davano una certa sicurezza al lavoratore che poteva vantare i suoi diritti di credito verso il datore di lavoro anche durante il rapporto senza avere il timore di una qualche ritorsione o addirittura di un licenziamento. Venute meno queste garanzie è venuta meno anche la sicurezza psicologica dei lavoratori i quali, temendo di perdere il posto di lavoro e di non vederselo reintegrato, evitano di entrare in collisione col datore di lavoro relativamente ai diritti retributivi non riconosciuti.
Per questi motivi, così come ormai affermato anche da una costante giurisprudenza di merito, per tutti i lavoratori subordinati privati il termine di prescrizione per i crediti da lavoro decorre a partire dalla conclusione del rapporto.

