Prescrizione ed Intimazione di Pagamento

C’è un momento, nelle cause di riscossione con Agenzia Entrate Riscossione, in cui il tempo sembra diventare il vero protagonista.

Giorni che scorrono, termini che s’incrociano, sospensioni che allungano la strada e notifiche che suonano come sveglie imperiose.

In mezzo, la domanda che brucia: posso far valere la prescrizione anche se sono passati i fatidici 40 giorni dall’atto che ho ricevuto?

Una recente decisione della sezione lavoro della Corte d’Appello di Milano (Corte d’Appello Milano, Sez. lavoro, Sent., 01/04/2025, n. 39) ci offre un’occasione preziosa per rimettere a fuoco la trama.

Non ha chiuso il dibattito sul merito — per ragioni che vedremo — ma illumina i punti in cui gli operatori del diritto inciampano più spesso: il rapporto tra preavviso di fermo, intimazione di pagamento, impugnazioni, e quella “vecchia signora” chiamata prescrizione.

Preavviso di fermo e pretese contributive

Il caso nasce da un preavviso di fermo amministrativo notificato nel 2023 per crediti contributivi risalenti nel tempo. In primo grado, il ricorso dell’interessato viene respinto: troppo tardi per contestare l’atto come opposizione agli atti esecutivi, e infondata — secondo il Tribunale — la tesi di una prescrizione maturata dopo l’intimazione di pagamento del 2022. In appello, però, l’angolo visuale cambia: la difesa insiste sul fatto che il preavviso di fermo non è un atto di espropriazione forzata, e la sua impugnazione avrebbe natura di azione di accertamento negativo, libera dai 40 giorni. Inoltre, l’intimazione non figura tra gli atti tipici “impugnabili” del contenzioso tributario: se il titolo presupposto non è stato mai notificato, il contribuente — sostiene l’appellante — può far valere la prescrizione maturata prima dell’intimazione, anche se non ha impugnato quella intimazione entro 40 giorni.

40 giorni contro prescrizione

Perché questa tesi seduce? Perché parla alla logica del sistema: i termini decadenziali servono a mettere ordine nelle contestazioni degli atti, mentre la prescrizione è la difesa per eccellenza contro il tempo che consuma i diritti. Se un atto non è tra quelli tipicamente impugnabili, si sostiene che non possa trascinare con sé un termine “tagliola” che condanna il contribuente a perdere per sempre la possibilità di far valere la prescrizione già compiuta. In altre parole: i 40 giorni sono la corsia preferenziale per dire “questo atto è viziato”, ma non dovrebbero diventare una diga che trattiene per sempre la prescrizione che è maturata prima che l’atto suonasse alla porta.

Questa è la cifra del dibattito: il preavviso di fermo è uno strumento cautelare, non un atto di esecuzione; l’intimazione di pagamento — quando il titolo presupposto non sia mai arrivato al destinatario — diventa il primo vero contatto con la pretesa. E allora: se la pretesa era già prescritta, devo davvero correre in 40 giorni o posso far valere la prescrizione più avanti, senza catene?

Il contrappunto degli enti: silenzio degli atti

Dall’altra parte, gli enti pubblici ribaltano la tavola: il preavviso di fermo richiama la sfera esecutiva, dunque l’impugnazione tardiva rende l’atto definitivo nella sua efficacia; la prescrizione successiva all’intimazione si sarebbe interrotta, e in ogni caso chi invoca la recuperatoria — cioè chi propone un’azione tardiva per rimettere in discussione la pretesa facendo leva sul primo atto conosciuto — deve impugnare quell’atto nei 40 giorni. Se non lo fa, la porta si chiude.

Il confronto non è accademico: dietro ci sono auto che rischiano il fermo, conti che languono, aziende e professionisti che si giocano la serenità sul filo dei giorni. Prescrizione contro decadenza non è un duello sui massimi sistemi, è una colluttazione sul marciapiede dell’udienza.

L’ombra lunga della sospensione e la matematica della prescrizione

Nel dialogo tra le parti spunta anche la sospensione “pandemica”: quei famosi 541 giorni che hanno dilatato i calendari dell’azione esattiva. Per gli enti, sommando il periodo di sospensione al percorso dei crediti — alcuni dei quali datano al 2015 — la prescrizione alla data dell’intimazione 2022 non sarebbe maturata. Per la difesa, invece, il conto porta a un’altra conclusione, e la richiesta di rateizzazione con riserva non varrebbe come acquiescenza. È il lato più “aritmetico” della vicenda: calendari alla mano, ogni giorno passato o non passato può spostare la linea del traguardo.

La sentenza d’appello: un cartellino giallo sul come si arriva al merito

E qui sta il colpo di scena. La Corte d’Appello non entra nel merito della prescrizione “oltre i 40 giorni”. Dichiara l’inammissibilità dell’appello perché tardivo: la sentenza di primo grado era stata notificata via PEC e, nelle controversie previdenziali e di lavoro, non si applica la sospensione feriale dei termini. Traduzione per i non addetti: il termine breve di 30 giorni per impugnare corre senza pause estive. L’appello, depositato dopo, si ferma prima del gomitolo del merito. Fine del processo, ma non del tema.

Questo passaggio vale oro per la pratica: possiamo coltivare le più robuste ragioni di prescrizione e di natura dell’atto, ma se sbagliamo il timer, non vedremo mai il giudice entrare nel merito. È una lezione severa, quasi didattica: la strategia sostanziale e quella processuale devono viaggiare in coppia.

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Preavviso di fermo, intimazione e il varco della prescrizione

Resta allora la domanda che vi ha portati fin qui: posso far valere la prescrizione anche dopo i 40 giorni? La risposta più onesta — e più utile — è: dipende da che cosa stai impugnando e perché.

Se il titolo presupposto non è mai stato notificato, e ciò che conosci è un’intimazione o un preavviso di fermo, la strada dell’accertamento negativo rimane aperta proprio perché non stai contestando un atto tipico “da 40 giorni”, ma l’esistenza stessa del credito. In questa prospettiva, la prescrizione maturata prima dell’atto conosciuto non è un frutto avvelenato: è una difesa che vive di luce propria e non dovrebbe spegnersi solo perché non hai premuto il tasto “impugna” entro 40 giorni da un atto che, per sua natura, non è tra quelli tipizzati.

Attenzione però al rovescio: se hai ricevuto un atto tipicamente impugnabile o se la tua è davvero una opposizione agli atti esecutivi, il binario dei 40 giorni torna protagonista. E se davanti hai un giudice che qualifica la tua azione in quel recinto, sarà quel regime — con tutti i suoi orologi — a dettare la musica.

Il futuro in studio: calendari doppi e strategie “a tenaglia”

Cosa fare da domani in un contesto come questo?

Primo, calendario su due livelli. Il livello “alto” è quello della prescrizione: si calcola con rigore chirurgico, si tengono a mente sospensioni, interruzioni, richieste di rateizzazione “con riserva”, e si mettono in fila i giorni reali. Il livello “basso” è quello dei termini processuali: ogni notifica accende un cronometro. Anche se credi che l’atto non sia tra quelli impugnabili, metti comunque un faro sui 40 giorni: se qualcosa andasse storto sul terreno delle qualificazioni, avrai una via di fuga pronta.

Secondo, chiamare le cose col loro nome nelle difese. Se il tuo è un accertamento negativo del credito, dillo forte e argomenta perché l’atto che hai ricevuto non rientra nello spettro degli atti esecutivi tipici. L’ordinanza di merito può non vederti d’accordo, ma preparare il campo aumenta enormemente la possibilità che il giudice imbocchi il tuo sentiero.

Terzo, gestire l’“effetto estate”. Nelle materie di lavoro e previdenza — e nelle opposizioni esecutive — la sospensione feriale non si applica. Tradotto: agosto non è un porto franco. I 30 giorni di termine breve per l’appello corrono come se fosse novembre. A costo di sembrare ossessivi, scriviamolo in rosso sui fascicoli.

Quarto, parlare chiaro con il cliente. La prescrizione è un argomento affascinante perché promette un esito netto: “il credito è estinto”. Ma è anche fragile se mal gestito: basta una scelta sbagliata sui termini per farla sfumare. Stabilire insieme una roadmap che contempli, ove opportuno, sia l’azione di accertamento negativo sia — in via prudenziale — una impugnazione tempestiva può fare la differenza. È la classica strategia “a tenaglia”: non lasci nulla sul tavolo.

Un merito che resta aperto (e perché va bene così)

Qualcuno potrebbe storcere il naso: “Ma allora questa sentenza non ha detto nulla sulla prescrizione oltre i 40 giorni!”. Vero, non lo ha detto in modo diretto. Ha però fatto qualcosa di altrettanto utile: ha ricordato a tutti che il processo non è una cornice neutra. È una strada con limiti di velocità, corsie preferenziali e zone a traffico limitato. Arrivarci in tempo è la precondizione per poter discutere di tutto il resto, prescrizione compresa.

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E, paradossalmente, proprio perché il merito è rimasto sullo sfondo, il tema torna al centro con più forza: quando l’atto non è tipico, non possiamo importare pigramente il termine dei 40 giorni e usarlo come clava contro la prescrizione già maturata; quando l’atto è tipico, non possiamo fare finta che il calendario non esista. È un invito a fare il giurista completo: sostanza e rito, insieme.

Conclusioni: il tempo non è un nemico, è una regola del gioco

Se c’è una morale, è questa: il tempo non perdona, ma premia chi lo conosce. In un sistema dove prescrizione e decadenza convivono, la domanda non è “posso far valere la prescrizione oltre i 40 giorni?” ma “in quale terreno sto giocando?”. Quando il terreno è l’accertamento negativo del credito, la prescrizione può farsi valere anche oltre; quando il terreno è l’impugnazione di un atto tipico, i 40 giorni sono la tua unica finestra. E, sopra tutto, non dimenticare il tetto dei 30 giorni per l’appello nelle cause di lavoro e previdenza: è una regola silenziosa che ha affondato il caso in commento prima ancora che il merito potesse parlare.

La prossima volta che sul tavolo arriva un preavviso di fermo o un’intimazione sospetta, proviamo a rispondere con una doppia lente: che natura ha l’atto? e dove siamo con i giorni?. Con quella bussola, la prescrizione non è un colpo di fortuna, ma la naturale conseguenza di una gestione lucida del tempo. E sì, lo so: il tempo vola. Ma nel nostro mestiere, spesso, vola dalla parte di chi sa contarlo.

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